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Ordinanza 157/1981 ECLI:IT:COST:1981:157 Generato dall'IA

Ordinanza 157/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 157/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lavoro e le malattie professionali), modificato dalla legge 27 dicembre

Regesto Legislator

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Ordinanza 157/1981 · Corte costituzionale: lavoro e le malattie professionali), modificato dalla legge 27 dicembre

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità professionale rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni indennità giornaliere di malattia affezione nell'assicurazione militare indennità per perdita guadagno indennità di disoccupazione dell'assicurato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 145,

lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui

lavoro e le malattie professionali), modificato dalla legge 27 dicembre

1975, n. 780, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 novembre ed il 4 dicembre 1980 dal

Tribunale di Pescara nei procedimenti civili vertenti tra l'INAIL e

Colaretti Giuseppe e Fratelli Adriano, iscritte al n. 86 e 87 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetia Ufficiale della

Repubblica n. 130 del 13 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1981 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Cricca Luciano e l'INAIL, iscritta al

n. 335 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.

Visto l'atto di costituzione di Cricca Luciano;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre

1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione

della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di

inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come invece

previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.

Considerato che la medesima questione è stata già decisa da

questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di

rimessione, con sentenza n. 64 del 15 aprile 1981, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre

1975, n. 780) nella parte impugnata, e con ordinanza n. 124 del 23

giugno 1981, che ha conseguentemente dichiarato la manifesta

infondatezza della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -

già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,

con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di Pescara e dal

Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere