Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 156/1981 ECLI:IT:COST:1981:156 Generato dall'IA

Ordinanza 156/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 156/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 156/1981 · Corte costituzionale: a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità previdenziale finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione previdenza sociale dei lavoratori prestazione di previdenza contributo sociale finanze regionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione

ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme

a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed

assimilati), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1978, il 22

gennaio e il 12 luglio 1979, il 16 giugno 1978 e il 12 marzo 1980 dai

pretori di Brescia, Bologna e Roma, rispettivamente iscritte ai nn.

247, 290, 704 e 726 del registro ordinanze 1979 ed al n. 274 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 147, 168 e 345 dell'anno 1979 e n. 152 dell'anno 1980;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9

ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico di aziende

municipalizzate e consorzi di comuni gli oneri finanziari derivanti

dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata

costituzionalmente illegittima nella parte in cui non indica i mezzi

con i quali Comuni, Aziende municipalizzate e relativi Consorzi,

faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824,

sollevata dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere