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Ordinanza 155/1981 ECLI:IT:COST:1981:155 Generato dall'IA

Ordinanza 155/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 155/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e

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Ordinanza 155/1981 · Corte costituzionale: nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e

Parole chiave

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finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione indennità e spese disposizioni sul trattamento economico assegno di transizione pagamento delle prestazioni finanze pubbliche
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di

attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970,

n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti

pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con due ordinanze

emesse il 23 settembre 1980 dal pretore di Pistoia nei procedimenti

civili vertenti tra Bardelli Armanus e l'INPS e la Cassa di Risparmio

di Pistoia e Pescia, iscritte ai nn. 774 e 813 del registro ordinanze

1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e

41 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Pistoia con ordinanze emesse il 23

settembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824,

nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e

Pescia gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4

della legge 24 maggio 1970, n. 336, in riferimento agli artt. 3, 36,

52, 53 e 81 della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 92/1981;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre

1971, n. 824, sollevata dal pretore di Pistoia con le ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIANELLI DUCCI - ALDERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere