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Ordinanza 153/1981 ECLI:IT:COST:1981:153 Generato dall'IA

Ordinanza 153/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 153/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.; ed ha inoltre

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione, art. 2 legge n. 877/73, art. 27 Cost; Ordinanza 153/1981 · Corte costituzionale: 70, 72 e 73 Cost.; ed ha inoltre

Parole chiave

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contratto di lavoro a domicilio capacità nei lavori domestici lavoro accessorio aiuto a domicilio distacco di lavoratori qualificazione del rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
l'art. 27 della Costituzione;
art. 2 legge n. 877/73
relazione all'art. 2 legge n. 877/73 là dove equipara il trattamento
art. 27 Cost
l'art. 27 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre

1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),

promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1980 dal Pretore di

Pistoia, nei procedimenti penali riuniti a carico di Petrucci Renzo ed

altro, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 29 ottobre 1980.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 18

dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.; ed ha inoltre

impugnato l'art. 13 della legge stessa, per preteso contrasto con

l'art. 27 della Costituzione;

e che nel predetto giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la

prima delle proposte questioni.

Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare

l'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, per

stabilire se la controversia in esame vada o meno assoggettata

all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la prima delle

proposte questioni si appalesa con certezza rilevante - alla data di

emissione dell'ordinanza di rinvio - limitatamente a questa sola parte

dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio

denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo

dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al

testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della

Repubblica; che, secondo l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri, tale discordanza andrebbe attribuita ad un

errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo

l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della

corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;

considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata

in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata

"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18

dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a

domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla

data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.

877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore

a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio

domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito

per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o

accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se

fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella

parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto

per solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e";

e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante;

considerato, infine, che l'ordinanza accenna conclusivamente,

accogliendo un'eccezione sollevata oralmente nel corso del

dibattimento, alla "violazione del principio di eguaglianza di tutti i

cittadini di fronte alla legge in relazione al principio di cui

all'art. 27 della Costituzione che sarebbero violati dall'art. 13 in

relazione all'art. 2 legge n. 877/73 là dove equipara il trattamento

punitivo dell'intermediario a quello del committente"; e che tale

impugnativa risulta per altro manifestamente inammissibile, non essendo

sorretta da alcuna motivazione contestuale, né quanto alla rilevanza,

né quanto alla non manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973,

n. 877, sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art. 27

Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere