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Ordinanza 147/1981 ECLI:IT:COST:1981:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 147/1981 · Corte costituzionale: d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul

Parole chiave

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deduzione per affitto nelle prestazioni complementari trattenuta deduzione di versamenti a società di pubblica utilità ricorso all'assistenza sociale deduzione dal reddito computabile revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del

d.l. 6 luglio 1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul

reddito e imposizione straordinaria sulle case da abitazione),

convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384; e

dell'art. 1, comma ultimo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme

per la determinazione e la riscossione delle imposte sui redditi dei

coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia

tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 maggio 1980 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Gorizia sul ricorso proposto da Paziente Nevio ed

altra, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Monza sul ricorso proposto da Magni Giuseppina ed

altro, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981;

3) ordinanza emessa il 13 novembre 1979 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Mureddu

Lazzaro, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

proposte, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione,

le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 d.l. 6 luglio

1974, n. 259 (Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e

imposizione straordinaria sulle case di abitazione), convertito, con

modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 384; e 1, comma ultimo,

legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e

riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e

precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che le medesime questioni furono proposte in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione da Commissioni

tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti

promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella

liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di L.

36.000, prevista dal citato art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi

di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a L. 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49 -

individuate le norme impugnate negli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma

ultimo, legge n. 751 del 1976 - ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di tali norme, avendole ritenute in contrasto con l'art.

3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe -

concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del

1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere