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Ordinanza 146/1981 ECLI:IT:COST:1981:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Imposta sul reddito

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 146/1981 · Corte costituzionale: 751 (Imposta sul reddito

Parole chiave

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deduzione dal reddito computabile deducibilità dei contributi di mantenimento riduzione delle prestazioni complementari trattenuta soppressione della rendita d'invalidità tre quarti di rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Imposta sul reddito

delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 gennaio 1979 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Nuoro sul ricorso proposto da Boe Tonino, iscritta

al n. 50 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da De Napoli Ettore,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Michele Rossano;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della

Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,

comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che le medesime questioni furono proposte - in riferimento

agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni

tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti

promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella

liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire

36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di

lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo,

e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe -

concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del

1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere