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Ordinanza 136/1981 ECLI:IT:COST:1981:136 Generato dall'IA

Ordinanza 136/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 136/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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industriali) promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio 1980

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 136/1981 · Corte costituzionale: industriali) promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio 1980

Parole chiave

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sanzione amministrativa contravvenzione per eccesso di velocità contravvenzione alla circolazione sanzione per violazione stradale contravvenzione infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli

industriali) promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio 1980

dal Pretore di Adria, nei procedimenti penali a carico di Giudizio

Corrado, Boscolo Tino, Tasso Mario ed altri e Fabbri Valentino,

iscritte ai nn. da 66 a 69 del registro ordinanze 1981 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti la

disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio

1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000

e con quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che

superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito, già

dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e

manifestamente infondata con ordinanze nn. 167, 168, 169, 195 del 1980

e 66 del 1981;

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Adria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere