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Ordinanza 135/1981 ECLI:IT:COST:1981:135 Generato dall'IA

Ordinanza 135/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 135/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 135/1981 · Corte costituzionale: del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale contravvenzione per eccesso di velocità divieto di condurre reati contro le pubbliche comunicazioni contravvenzione alla circolazione multa disciplinare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5

maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali),

promossi con due ordinanze emesse il 17 novembre 1980 dal Pretore di

Prato e con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Tribunale di

Catania, nei procedimenti penali a carico di Fantacci Moreno ed altro,

Berni Pilade ed altro e Anfuso Luciano, iscritte ai nn. 9, 10 e 21 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 70 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono le

medesime questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 121, terzo

comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel

testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella

parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici

giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre

trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt.

3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., già dichiarate non fondate

da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate

con ordinanze nn. 147, 167 e 195 del 1980;

Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti

già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,

previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme

concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della

legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda

di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un

veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo

consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27,

terzo comma, Cost., dal Tribunale di Catania e dal Pretore di Prato con

le ordinanze in epigrafe

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere