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Ordinanza 123/1981 ECLI:IT:COST:1981:123 Generato dall'IA

Ordinanza 123/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 123/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari,

Regesto Legislator

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art. 70 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 123/1981 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari,

Parole chiave

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amnistia prescrizione della pena permesso di promuovere un procedimento penale immunità parlamentare sospensione di pena tutela del processo decisionale

Disposizioni normative citate

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art. 70 Cost
che, peraltro, il riferimento all'art. 70 Cost.
art. 3 Cost
riguardo all'art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c),

del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto),

promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari,

nel procedimento penale a carico di Nigra Gavino ed altri, iscritta al

n. 31 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 70 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lett. c), n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

(Concessione di amnistia e indulto); con riferimento agli artt. 3, 70 e

79 della Costituzione;

considerato che la questione in esame, con riferimento agli artt.

3 e 79 Cost. è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del

1980, e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n.

129 del 1980;

che sotto tali profili, l'ordinanza di rimessione non adduce

aspetti sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, il riferimento all'art. 70 Cost. non fa che

riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con

riguardo all'art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell'art.

70 Cost. si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la

genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa,

cosa questa già esclusa dalla surricordata sentenza e ribadita

dall'ordinanza n. 129 del 1980;

che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un

mutamento della decisione adottata con le pronunce ricordate;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978,

n. 413, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere