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Ordinanza 121/1981 ECLI:IT:COST:1981:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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superstiti), dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

Regesto Legislator

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Ordinanza 121/1981 · Corte costituzionale: superstiti), dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

Parole chiave

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priorità dell'integrazione sulla rendita cumulo delle pensioni suddivisione della previdenza professionale diritti a pensione divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero compensazione della rendita d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1 338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti), dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale) e dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n.

1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria,

vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con

le ordinanze emesse dal Pretore di Trento il 2 ottobre 1979, di Brescia

il 23 ottobre 1979, di Tolmezzo il 26 luglio 1979, di Pistoia il 7

novembre 1979, di Pisa il 15 novembre 1979, di Bari il 24 ottobre 1979,

di Siena il 30 gennaio 1980, di Siracusa il 29 febbraio 1980, di

Pistoia il 16 febbraio 1980, di Chieti il 4 marzo 1980, di Bari il 25

marzo 1980, di Lanciano l'8 maggio 1980 (numero due ordinanze), di

Reggio Emilia il 27 febbraio 1980, di Pisa l'8 maggio 1980 e di Voghera

il 2 luglio 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 887, 930 e 942 del

registro ordinanze 1979 e ai nn. 27, 38, 130, 216, 234, 256, 308, 337,

434, 435, 494, 678 e 725 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 43, 50, 78, 85, 124, 138,

145, 152, 166, 180, 201, 194, 270, 325 e 338 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Cannata Rosario ed altro e di

Cagossi Andrea ed altri;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai nn. 887 e 930 registro

ordinanze 1979; 38, 216, 234, 256, 337, 494 e 725 registro ordinanze

1980 viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n.

1338 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui

esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a

carico dell'INPS (di invalidità o di vecchiaia) ai titolari di

pensioni dirette della CPDEL (Cassa di previdenza dipendenti enti

locali), qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento

minimo garantito;

che con le ordinanze nn. 27, 130, 434, 435 e 678 registro ordinanze

1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi parametri

costituzionali, questione incidentale di legittimità costituzionale

delle predette norme, nella parte in cui escludono il diritto alla

suddetta integrazione ai titolari di pensione diretta dello Stato,

sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento

minimo; che, infine, con le ordinanze nn. 942 registro ordinanze 1979 e

308 registro ordinanze 1980 viene sollevata, in riferimento agli stessi

artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 1339 del

1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo

della pensione diretta erogata dalla Gestione speciale artigiani per

chi sia già titolare di altra pensione a carico dello Stato.

Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate

alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981,

riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli impugnati artt. 2, secondo comma, lett. a), legge

12 agosto 1962, n. 1338, e 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n.

1339;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori

profili né addotti nuovi argomenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12

agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e

dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 - già

decise con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere