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Ordinanza 114/1981 ECLI:IT:COST:1981:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1981 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1981
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto dalla S.a.s. Marmi

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 114/1981 · Corte costituzionale: Marmi

Parole chiave

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controllo fiscale tempestività tributaria sanzioni pecuniarie comunicazione fiscale differimento dell'imposizione franchigie fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,

comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione

dell'imposta sui valore aggiunto), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Barbieri

Umberto, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1980;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto dalla S.a.s. Marmi

Lame Officine meccaniche, iscritta ai n. 823 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del

1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 (recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"), nella

parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve

per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli

accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633;

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi,

stante la identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;

Ritenuto che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze

n. 22 e n. 129 del 1979; n. 82 e n. 108 del 1980 - gli artt. 1 e 3 del

d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive

modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13

novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno

interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58,

quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando il regime e le

ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della

normativa sull'I.V.A.;

Considerato che in conseguenza si rende necessario - in conformità

di quanto già statuito da questa Corte con le suddette ordinanze, per

questioni del tutto analoghe - che i giudici a quibus riesaminino la

rilevanza delle questioni proposte, alla stregua della suddetta nuova

normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere