Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 93/1980 ECLI:IT:COST:1980:93 Generato dall'IA

Ordinanza 93/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 93/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

di 2 grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1 Cost; Ordinanza 93/1980 · Corte costituzionale: di 2 grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di

Parole chiave

Generato dall'IA
imposta locale imposta sugli utili diritti del contribuente prestazione all'indipendente attività sottoposta a contribuzione reddito da attività lucrativa dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1 Cost
l'art. 1 Cost.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n.

1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi),

promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di 1 grado

di: Pisa il 25 gennaio 1979, Palermo il 9 aprile 1979, Chiavari il 22

marzo 1979, Livorno il 27 novembre 1978 (numero due ordinanze),

Lanciano l'8 maggio 1979, Biella il 15 novembre 1978, Lodi il 9 maggio

1979 (numero due ordinanze), Brescia il 17 marzo 1979, Trieste il 7

novembre 1977, Bolzano il 23 maggio 1979; dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Torino il 21 giugno 1979; dalle Commissioni tributarie di

1 grado di: Firenze il 1 giugno 1979, Larino il 9 maggio 1979, Modena

il 22 febbraio 1978; rispettivamente iscritte ai nn. 537, 579, 597,

724, 725, 733, 765, 806, 807, 816, 840, 899, 905, 934 e 991 del

registro ordinanze 1979 ed al n. 18 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 258, 284, 291,

353 del 1979 e nn. 8, 15, 22, 43, 57, 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le commissioni

tributarie di primo grado di Pisa, di Palermo, di Chiavari, di Livorno,

di Lanciano, di Biella, di Lodi, di Brescia, di Trieste, di Bolzano, di

Firenze, di Larino, di Modena, e la commissione tributaria di secondo

grado di Torino hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro

autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando gli artt. 1

(con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) e

7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, cui varie ordinanze aggiungono l'art. 35, mentre la

commissione tributaria di primo grado di Bolzano richiama altresì

l'art. 1 Cost.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599

del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora estendendo

l'impugnativa all'art. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così

sollevata;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e congiuntamente

decisi.

Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata

già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: che ha

dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art.

4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i

redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi

d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato,

d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il

corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto

presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei

lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai

quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della

dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il

presupposto dell'imposta locale sui redditi".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1

e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n.

599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui

redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli

artt. 1, 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già

decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere