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Ordinanza 91/1980 ECLI:IT:COST:1980:91 Generato dall'IA

Ordinanza 91/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 91/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 91/1980 · Corte costituzionale: 3 Cost. - questione di legittimità

Parole chiave

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regolamentazione della caccia violazione di norme di protezione autorizzazione in materia di protezione della natura zona sensibile ambito d'applicazione ratione personae dei regolamenti livello di protezione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo e

sesto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme

per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia),

come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799,

promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1977 dal tribunale di

Padova, nel procedimento penale a carico di Masiero Leandro, iscritta

al n. 941 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50 del 20 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 18

ottobre 1977 (ma pervenuta alla Corte il 26 novembre 1979), ha

sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, primo e sesto comma, del r.d. 5 giugno

1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della

selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art.

10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Considerato che nel corso del giudizio è entrata in vigore la

legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito

l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni

penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative

statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende

necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti se

la questione sollevata sia tuttora rilevante, in vista dei divieti e

delle sanzioni vigenti in materia di esercizio venatorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere