Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 90/1980 ECLI:IT:COST:1980:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 90/1980 · Corte costituzionale: 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto revoca del permesso di dimora revoca dell'atto amministrativo assegnazione di alloggio protezione degli inquilini disdetta della locazione abitativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R.

30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché

per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza

emessa il S giugno 1978 dal pretore di Pattada, nel procedimento civile

vertente tra Cappai Giovanna Maria e l'Istituto autonomo per le case

popolari della Provincia di Sassari, iscritta al n. 896 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36 del 6 febbraio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Pattada, con ordinanza emessa il 5

giugno 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 novembre 1979), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30

dicembre 1972, n. 1035, per pretesa violazione degli artt. 3 e 24

Cost.: assumendo che l'assegnatario di un alloggio popolare, in quanto

privato della possibilità di ricorrere al pretore avverso il decreto

di revoca dell'assegnazione, sarebbe posto in condizione deteriore

rispetto ad ogni altro inquilino di una privata abitazione;

che in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo invece il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - in riferimento agli artt. 3

e 24 primo comma (nonché agli artt. 25, primo comma, 76 e 102 primo

comma Cost.) - è stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del

1979 e manifestamente infondata dall'ordinanza n. 23 del 1980.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035,

sollevata dal pretore di Pattada, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere