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Ordinanza 89/1980 ECLI:IT:COST:1980:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 89/1980 · Corte costituzionale: 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi mantenimento della previdenza contributi di mantenimento familiare rendita per vedovo suddivisione della previdenza professionale assegno di matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del

trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze

dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979

nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra

Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro

ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 237 e 332 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata

dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n.

39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di

riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle

figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano

maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza

di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18

gennaio 1945, n. 39.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg. lgt. 18 gennaio 1945, n.

39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140

del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere