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Ordinanza 87/1980 ECLI:IT:COST:1980:87 Generato dall'IA

Ordinanza 87/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 87/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 87/1980 · Corte costituzionale: iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro

Parole chiave

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disdetta in periodo di prova abbandono del procedimento soppressione di prestazioni d'invalidità revoca dell'opposizione revoca del gratuito patrocinio ritiro dell'effetto sospensivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513,

n. 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

20 aprile e il 17 luglio 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi

proposti da Di Bernardino Nicola e da Luppi Igino, rispettivamente

iscritte al n. 1013 del registro ordinanze 1979 e al n. 44 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto

dell'imputato di appellare la sentenza del tribunale che lo abbia

prosciolto per estinzione del reato per prescrizione in conseguenza

della concessione di circostanze attenuanti.

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte

con la sentenza n. 72 del 1979, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di

procedura penale, nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale,

già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,

con sentenza n. 72 del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere