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Ordinanza 84/1980 ECLI:IT:COST:1980:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della

Regesto Legislator

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art. 136 Cost; Ordinanza 84/1980 · Corte costituzionale: dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della

Parole chiave

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indennità d'espropriazione metodo delle spese di sostentamento utilizzazione parsimoniosa del suolo indennità di residenza valutazione dell'amministrazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e

16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28

gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della

indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con ordinanze

emesse dalla Corte d'appello di Genova il 15 e l'8 febbraio e il 10

maggio 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 798 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 189 del 1979 e n. 15 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Firpo G. Battista e Lorenzo e

del Comune di Genova, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22

ottobre 1971, n.865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernenti

i criteri per la determinazione delle indennità relative ai suoli

edificatori espropriati per pubblica utilità;

Considerato che dette norme sono state dichiarate illegittime con

la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte, ed hanno quindi

cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);

che con le ordinanze suddette è stata sollevata anche questione di

legittimità dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come modificato

dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per la parte in cui, ai fini

della determinazione in sede di gravame della misura dell'indennità di

esproprio dei terreni con destinazione edilizia fa riferimento ai

criteri fissati dalle indicate disposizioni dichiarate illegittime;

che, per la detta parte, il menzionato art. 15 non può più

trovare applicazione, essendo venuta meno la norma base alla quale si

riferiva, ferma ovviamente restando la disciplina dettata per quanto

riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni con

destinazione agricola, così come già posto in evidenza al punto 5

della menzionata sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.

3, 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere