Ordinanza 83/1980 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAresidenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 136 Cost; Ordinanza 83/1980 · Corte costituzionale: residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di
espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22
dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal
Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione
di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978
dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979
dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte
d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro
ordinanze 1977 e ai nn. 482, 533, 583, 633, 634, 635, 642, 656 e 701
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230, 251, 291, 318, 310, 325, 332 e
338 del 1979.
Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della
S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla
S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative
ad immobili espropriati per pubblica utilità.
Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime
con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che
pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14
legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in
epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere