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Ordinanza 83/1980 ECLI:IT:COST:1980:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di

Regesto Legislator

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art. 136 Cost; Ordinanza 83/1980 · Corte costituzionale: residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di

Parole chiave

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utilizzazione parsimoniosa del suolo indennità d'espropriazione uso speciale appropriazione indebita di beni demaniali prezzo del terreno diritto pubblico economico

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio

1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di

espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22

dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal

Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione

di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978

dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979

dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte

d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro

ordinanze 1977 e ai nn. 482, 533, 583, 633, 634, 635, 642, 656 e 701

del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230, 251, 291, 318, 310, 325, 332 e

338 del 1979.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della

S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla

S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della

legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,

concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative

ad immobili espropriati per pubblica utilità.

Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime

con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che

pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14

legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in

epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere