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Sentenza 79/1980 ECLI:IT:COST:1980:79 Generato dall'IA

Sentenza 79/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 79/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 2631 cod. civ, art. 3 Cost; Sentenza 79/1980 · Corte costituzionale: finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte

Parole chiave

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amnistia fiscale reddito non dichiarato complicità in sottrazione d'imposta segreto fiscale proventi esenti da imposta condono dell'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
finanziari - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
art. 2631 cod. civ
ai sensi dell'art. 2631 cod. civ.
art. 3 Cost
respingere ogni censura di violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.

22 dicembre 1973, n. 834 (concessione di amnistia in materia di reati

finanziari) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dalla Corte

d'appello di Roma, nel procedimento penale a carico di Lolli Giuliana,

iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

Visti l'atto di costituzione di Lolli Giuliana e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Vincenzo Greco, per Lolli Giuliana e l'avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - La Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 20 aprile

1978, sollevava questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R.

22 dicembre 1973, n. 834 - Concessione di amnistia in materia di reati

finanziari - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sarebbe

infatti irragionevole e violerebbe il principio di eguaglianza

escludere l'applicabilità dell'amnistia ai cittadini i cui redditi

risultano definitivamente accertati o comunque la cui posizione fiscale

è stata definita con procedura diversa da quella per il condono. Nel

caso di specie appunto Lolli Giuliana, imputata della contravvenzione

p. e p. dall'art. 17, quarto comma, del t.u. d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi

conseguiti durante il 1967 dalla s.r.l. Sefir di cui era amministratore

unico, non poteva beneficiare, per il motivo indicato, del generale

provvedimento di clemenza.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978.

2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri,

attraverso l'Avvocatura dello Stato, chiedendo sentenza di rigetto.

Identica questione sarebbe stata già dichiarata infondata con sentenza

n. 32 del 1976 della Corte costituzionale. I motivi addotti a sostegno

di quella decisione dovrebbero ora condurre ad analoga pronunzia.

Si costituiva Lolli Giuliana, imputata nel processo a quo,

rilevando l'incompletezza e la non perfetta aderenza alla fattispecie

della ordinanza introduttiva del giudizio. Il rapporto tributario della

Lolli, infatti, non era definito alla data di entrata in vigore del

decreto - legge sul condono ma era invece contestato. La Lolli,

tuttavia, non ha ritenuto di dover beneficiare delle agevolazioni

concesse dal detto decreto ma ha in seguito posto termine alla

controversia addivenendo ad un concordato assai più vantaggioso per

gli interessi della società rappresentata. Per questo motivo, ai sensi

dell'art. 1 del d.P.R. impugnato, si contesta possa beneficiare

dell'amnistia; ma apparirebbe palesemente contrario al principio di

eguaglianza riservare un trattamento penale più sfavorevole a chi ha

legittimamente e con esito positivo esercitato un diritto. La questione

in esame sarebbe dunque diversa da quella già decisa dalla Corte con

la sentenza n. 32 del 1976 e con le ordinanze n. 240 del 1976 e n. 157

del 1977.

Con successiva memoria la medesima Lolli sviluppava ulteriormente

le tesi accennate, ponendo in rilievo il conflitto di doveri in cui la

medesima era venuta a trovarsi, costituendo suo preciso obbligo curare

nel modo migliore gli interessi della società rappresentata e dunque

dovendosi astenere dal definire la pendenza con la procedura del

condono, se non voleva commettere un illecito civile ed anche penale,

ai sensi dell'art. 2631 cod. civ. (conflitto d'interessi) ed

eventualmente il reato di bancarotta, nell'ipotesi di fallimento, non

improbabile ove le pretese del fisco non fossero state ricondotte a

misura più equa.

Nel corso dell'udienza di discussione le parti ribadivano i punti

di vista illustrati.

:

La questione non è fondata.

Nei termini assai ampi e generici in cui essa è proposta

dall'ordinanza della Corte d'appello di Roma non può negarsi, come

rileva esattamente l'Avvocatura dello Stato, che la questione venga a

coincidere con quella già risolta dalla sentenza di questa Corte n. 32

del 1976.

Ciò è del tutto evidente se ci si attiene alla motivazione

dell'ordinanza, nella quale la normativa sull'amnistia contenuta

nell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, viene censurata in

quanto esclude dalle sue previsioni i contribuenti, i cui redditi

risultino "definitivamente accertati" dall'amministrazione finanziaria;

sembra, in effetti, che ci si trovi di fronte a situazioni simili a

quelle che erano all'origine della pronuncia n. 32 del 1976, cioè a

situazioni definite in base al regime ordinario, prima che si potesse

usufruire di quello previsto nel d.l. 5 novembre 1973, n. 660

(convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

Ma la conclusione non cambia, anche se si pone l'accento sul

dispositivo dell'ordinanza della Corte d'appello, che solleva la

questione di costituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 834 del 1973,

"nella parte in cui consente che possono fruire dell'amnistia solo

coloro le cui posizioni fiscali siano definite secondo le disposizioni

del d.l. n. 660 del 1973, escludendo in tal modo dall'amnistia i

cittadini i cui redditi siano stati definiti in modo diverso".

Le ragioni addotte dalla Corte nella sentenza n. 32 del 1976 per

respingere ogni censura di violazione dell'art. 3 Cost. (le differenze

di trattamento tra contribuenti non apparendo razionalmente

ingiustificate, se riferite alle peculiari finalità perseguite dal

legislatore) sono invero egualmente valide, ove si specifichi - come si

sottolinea nella memoria di costituzione della parte privata - che la

situazione del contribuente era nella fattispecie ancora da definire e

che il relativo accertamento del reddito fu concordato il 2 dicembre

1974 con l'Ufficio delle Imposte. In realtà, tale situazione era stata

già esaminata nella sentenza n. 32 del 1976, allorché, al n. 5 del

considerato in diritto, si era affermato in modo assolutamente chiaro

che la norma penale "continua a vigere anche nei confronti di quegli

altri contribuenti che preferiscano non avvalersi della possibilità

loro offerta di fruire del condono tributario"; a nulla rileva infatti

la distinzione tra prima e dopo l'emissione del decreto - legge

contenente norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria, se il contribuente non ha utilizzato il regime

straordinario di definizione o regolarizzazione delle pendenze e

situazioni che lo riguardano; e meno ancora, se possibile, rilevano i

motivi, di maggiore o minor convenienza, che abbiano indotto il

contribuente ad astenersi, mediante la presentazione di domanda

irrevocabile, dalla richiesta manifestazione di volontà conciliativa.

Anche a voler considerare, infine, il profilo del tutto nuovo

contenuto nella memoria finale della parte privata (che conclude per

una pronuncia di contenuto diverso rispetto a quelle prospettate

nell'ordinanza della Corte d'appello e nella stessa memoria di

costituzione), non può ammettersi una "impossibilità giuridica" del

contribuente, nella sua qualità di amministratore di società, a

presentare la domanda del c. d. condono: in nessun caso, infatti, un

comportamento espressamente consentito da lex posterior potrebbe dar

luogo a situazioni di impossibilità giuridica, e tanto meno di

illecito, per un danno sociale che è suscettibile di valutazione

(rispetto alla definizione del reddito mediante condono) solo in quanto

si sia in precedenza rinunziato ad avvalersi del condono stesso. Del

resto, a prescindere dalle peculiarità della particolare vicenda

tributaria che ha dato origine a questa sentenza (e che non presentano

interesse in questa sede), è da sottolineare che, come emerge dalla

presente fattispecie, non sempre il regime ordinario di definizione

conduce a risultati economicamente più sfavorevoli al contribuente

rispetto a quelli conseguibili mediante il condono.

Tale considerazione, in aggiunta alle altre fondamentali formulate

nella citata sentenza n. 32 del 1976, vale a confermare il fondamento

razionale dei limiti di applicazione previsti per questo provvedimento

di amnistia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834, concessivo

dell'amnistia in materia di reati finanziari, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere