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Ordinanza 76/1980 ECLI:IT:COST:1980:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 76/1980 · Corte costituzionale: sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978,

Parole chiave

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soggiorno obbligato locazione abitativa priorità di rialloggiamento assegnazione di alloggio destinazione ad uso abitativo obbligo di alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2,

penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma del d.l. 30 marzo 1978, n. 77

(provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di

sublocazione degl'immobili urbani), convertito in legge 24 maggio 1978,

n. 220, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme

relative alle locazioni degl'immobili urbani), promossi con quattro

ordinanze - di identico contenuto - emesse il 4 maggio 1978 dal pretore

di Imperia nei procedimenti civili vertenti tra Testa Generoso ed altra

e Romano Raffaele, Brancaccio Claudio e Revello Giacomo ed altro,

Terrizzano Nicola ed altra e Grillo Antonio, Pennoncini Renzo e

Battistino Filippo, iscritte ai nn. 343, 344, 345 e 346 del registro

ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 278 del 4 ottobre 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Antonino De Stofano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per

il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto che la

Corte restituisca gli atti al giudice a quo per nuovo esame sulla

rilevanza della proposta questione.

Ritenuto che, con le quattro ordinanze di identico contenuto emesse

il 4 maggio 1978, il pretore di Imperia ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo

1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833,

cui' l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali

norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa

graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni

tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia

dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità

dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o

genitori, e che avrebbe perciò diritto ad una più immediata

esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio

idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al

conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari; che I

relativi giudizi possono essere riuniti, stante la identità della

sollevata questione.

Considerato che il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 è

stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298,

convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395;

che, sempre nelle more del presente giudizio, è sopravvenuta la

legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni

degl'immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in

corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo

art. 59) ha stabilito per il rilascio degl'immobili locati modalità

diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai

denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto

(art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in

vigore (30 luglio 1978) continuino ad applicarsi le leggi precedenti;

che successivamente è stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n.

21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli

privilegiati, come quelli cui fanno riferimento le ordinanze in esame,

ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i

medesimi casi dalla citata legge n. 395 del 1978;

che ulteriore normativa in tema di esecuzione è stata da ultimo

dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni

in legge 15 febbraio 1980, n. 25; che, di conseguenza, si rende

necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti,

alla stregua delle nuove normative, se la sollevata questione sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere