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Sentenza 46/1980 ECLI:IT:COST:1980:46 Generato dall'IA

Sentenza 46/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 46/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 46/1980 · Corte costituzionale: ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
326, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

23 maggio 1950, n. 253 e del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Disposizioni

per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con

ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Padova, nel

procedimento civile vertente tra Masato Raffaella e Sterzi Carla,

iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento - promosso da Raffaella Masato nei

confronti di Carla Sterzi, con citazione 22 giugno 1977, per ottenere

la cessazione della proroga legale del contratto di locazione

dell'appartamento, acquistato il 29 dicembre 1976, per urgente ed

improrogabile necessità di disporre dell'appartamento medesimo - il

pretore di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, ha sollevato, di

ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui

all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253.e al d.l. 17 giugno 1977 n.

326, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del

15 febbraio 1978.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 7 marzo 1978, chiedendo che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata non fondata.

:

Il pretore di Padova ritiene che sia in contrasto con il principio

di eguaglianza la norma di cui all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253,

e al decreto legge 17 giugno 1977, n.326, nella parte in cui preclude

all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della

proroga legale del contratto di locazione ai sensi dell'art. 4, n. 1,

stessa legge n. 253 del 1950, prima del decorso del termine di tre

anni dalla data di acquisto dell'immobile. Tale norma determinerebbe,

ad avviso del pretore, una disparità di trattamento - non

giustificata, perché derivante solo dalla data di acquisto

dell'immobile, priva di rilievo rispetto alla dedotta necessità - tra

locatori che adducono il medesimo stato di necessità sopravvenuto

all'acquisto dell'immobile: locatori che, avendo acquistato l'immobile

da tre anni, possono promuovere la causa di cessazione della proroga

legale; e locatori che, avendo acquistato l'immobile in epoca

posteriore, devono attendere il decorso del periodo di tre anni per

poter iniziare la causa avente il medesimo oggetto.

La questione non è fondata.

Il pretore ha censurato l'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e il

d.l. 17 giugno 1977, n. 326. La disposizione impugnata va, invece,

identificata nell'art. 7, comma primo, legge n. 253 del 1950, nel nuovo

testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, il

quale prescrive:

"La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto

dal n. 1 del precedente art. 4 non è proponibile da chi ha acquistato

l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni

dalla data dell'acquisto". E il menzionato d.l. 17 giugno 1977, n. 326,

convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, dispone la proroga dei

contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani fino al 31

ottobre 1977 e prescrive che fino a tale data continuano ad applicarsi

le disposizioni vigenti in materia di locazione e sublocazione di

immobili urbani.

Va considerato che la previsione del termine di tre anni, dalla

data di acquisto dell'immobile locato, per l'esercizio dell'azione di

cessazione della proroga legale, pone tutti gli acquirenti nella

medesima situazione, assicura in ogni caso al conduttore la permanenza

triennale nell'immobile, ha l'evidente ratio di tutelare maggiormente i

conduttori ritenuti dal legislatore categoria meritevole di particolare

considerazione rispetto ai proprietari.

Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni

per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nel testo di cui

all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore

di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere