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Ordinanza 37/1980 ECLI:IT:COST:1980:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero

Regesto Legislator

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Ordinanza 37/1980 · Corte costituzionale: svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero

Parole chiave

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legge sugli alloggi crisi degli alloggi diritto di ritenzione del locatore protezione degli inquilini diritto di riprendere il possesso della cosa stato della cosa locata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 17 giugno

1977, n. 326; dell'art. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12

agosto 1974, n. 351, e degli artt. 1 bis, 1 ter e 1 sexies della legge

31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977

dal Pretore di Padova, nel procedimento civile vertente tra Medin

Emilia e Dalla Bianca Augusto, iscritta al n. 520 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18 del 18 gennaio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

uditi i sostituti avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni

e Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sono state

sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione,

questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui al d.l. 17

giugno 1977 n. 326; all'art. 1 bis, commi primo e secondo, legge 12

agosto 1974 n. 351; e agli artt. 1 bis - ter-sexies legge 31 luglio

1975 n. 363, sulla proroga dei contratti di locazione, in quanto

svuoterebbero di contenuto il diritto di proprietà e non tutelerebbero

il risparmio investito in immobili locati;

considerato che nel giudizio a quo era, per altro, pacifica tra le

parti la non applicabilità della normativa in questione, tanto che,

per potersene avvalere, il convenuto, citato in convalida di sfratto,

aveva pregiudizialmente eccepito la illegittimità delle disposizioni

escludenti il diritto alla proroga in relazione a dati livelli di

reddito del conduttore: eccezione non accolta dal pretore perché

ritenuta manifestamente infondata; che, pertanto, le questioni di

costituzionalità ora proposte alla Corte non sono rilevanti al fine

del decidere sul giudizio tra le parti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Provvedimenti urgenti sulla proroga

dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani), e

degli artt. 1 bis, commi primo e secondo, della legge 12 agosto 1974,

n. 351; ed 1 bis, 1 ter, 1 sexies della legge 31 luglio 1975, n. 363,

sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 47 della Costituzione, con

ordinanza 4 luglio 1977 del pretore di Padova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere