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Ordinanza 3/1980 ECLI:IT:COST:1980:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,

Regesto Legislator

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Ordinanza 3/1980 · Corte costituzionale: 3, 24 e 101 della Costituzione,

Parole chiave

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locazione abitativa sfratto diritto di riprendere il possesso della cosa permesso di dimora scaduto legge sugli alloggi stato della cosa locata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater

legge 31 luglio 1975, n. 363 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei

contratti di locazione), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio

1977 dal pretore di Taranto, nel procedimento civile vertente tra

Bortone Giuseppe ed altra e Nutile Angelo, iscritta al n. 331 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il pretore di Taranto, con ordinanza 18 maggio 1977,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 quater legge 31

luglio 1975, n. 363, nella parte in cui non prevede la possibilità -

per il locatore già munito di ordinanza di convalida di licenza per

finita locazione (pronunciata, nella specie, il 27 gennaio 1973), della

quale è sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in

materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere

provvedimento di rilascio fondato sulla situazione, nuova, di urgente

ed improrogabile necessità di destinare l'immobile ad abitazione

propria, provvedimento non sottoposto alla sospensione ex lege;

Considerato che nel corso di questo giudizio di legittimità

costituzionale è sopravvenuto il decreto - legge 24 giugno 1978, n.

298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il

regime di sospensione degli sfratti, previsto dalle precedenti norme in

materia di locazioni, ed ha stabilito, in via definitiva seguenti

termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita

locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30

aprile 1979 per la esecuzione di provvedimenti divenuti esecutivi

rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31

dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977;

Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma secondo, decreto - legge

30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93,

prescrive, tra l'altro, che per provvedimenti divenuti esecutivi

anteriormente al 1 gennaio 1976 continuano ad applicarsi le

disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella

legge n. 395 del 1978;

Considerato, infine, che l'art. 6, comma primo, decreto - legge 15

dicembre 1979, n. 629, prescrive che "l'esecuzione dei provvedimenti

per quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma

dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non è stata

accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni,

nella legge 31 marzo 1979, n. 93";

Ritenuto, pertanto, necessario che il pretore di Taranto proceda,

alla stregua delle nuove disposizioni, a nuovo esame della rilevanza

della questione di legittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Taranto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere