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Ordinanza 29/1980 ECLI:IT:COST:1980:29 Generato dall'IA

Ordinanza 29/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 29/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 29/1980 · Corte costituzionale: nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia

Parole chiave

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minorenne con disabilità età legale di pensionamento necessità d'istruzione scolastica speciale attitudine all'integrazione età del minore ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi

secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e

funzionamento del Tribunale per i minorenni) modif. dall'articolo 4

r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, promosso con ordinanza emessa il 18

maggio 1979 dal Tribunale per i minorenni di Perugia, nella procedura

di riabilitazione speciale relativa a Pala Giampietro, iscritta al n.

532 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice

relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Perugia, con ordinanza

18 maggio 1979, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni) modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802 -

nella parte in cui limita al 25 anno di età l'indagine e la pronunzia

di riabilitazione speciale - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che questione identica è stata dichiarata non fondata

con la sentenza 12 luglio 1979, n. 95, e che non sono prospettati

profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, comma

secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, commi secondo e quarto, r.d.l. 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni), modificato dall'art. 4 r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802,

sollevata di ufficio dal Tribunale per i minorenni di Perugia, con

ordinanza 18 maggio 1979, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere