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Ordinanza 25/1980 ECLI:IT:COST:1980:25 Generato dall'IA

Ordinanza 25/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 25/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Londi Vittorio ed altro, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 25/1980 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Londi Vittorio ed altro, iscritta al n.

Parole chiave

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regolamentazione della caccia violazione di norme di protezione assenza di persecuzione divieto di trattamenti inumani legislazione veterinaria sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
ottobre 1977, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 30 e

32, commi quarto e sesto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, come

modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (testo unico

della caccia), promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 13 ottobre 1977 dal Pretore di Fasano nel

procedimento penale a carico di Morelli Cosimo, iscritta al n. 525 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 25 gennaio 1978;

2. - ordinanza emessa il 18 gennaio 1978 dal Tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Londi Vittorio ed altro, iscritta al n.

121 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Fasano, con ordinanza emessa il 13

ottobre 1977, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto e sesto

comma, del r.d, 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come

modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799; e che il

Tribunale di Pisa, con ordinanza emessa il 18 gennaio 1978, ha proposto

a sua volta - sempre in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30 del predetto testo unico;

che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza.

Considerato che nel corso dei giudizi stessi (subito dopo

l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa) è entrata in vigore

la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito

l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni

penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative

statali e regionali sulla caccia; e che, di conseguenza, si rende

necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino

se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei

divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fasano e al

Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere