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Ordinanza 171/1980 ECLI:IT:COST:1980:171 Generato dall'IA

Ordinanza 171/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 171/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1975

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 171/1980 · Corte costituzionale: motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1975

Parole chiave

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diritto dell'assicuratore reticenza assicurativa presupposto assicurativo rapporto d'assicurazione rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
proposta, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della

legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1975

dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Miglioranza

Walter, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

proposta, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

"nella parte in cui autorizzando la citazione dell'assicuratore in

qualunque momento dell'istruttoria, non gli assicura la parità dei

diritti con l'imputato e così l'assistenza difensiva fin dai primi

atti di polizia giudiziaria".

Considerato che la disposizione di legge denunziata non disciplina

affatto i tempi e i modi della citazione dell'assicuratore nel giudizio

penale pendente nei confronti dell'assicurato, disciplina che è

contenuta negli articoli del codice processuale penale concernenti il

responsabile civile;

che l'adeguatezza del procedimento previsto dalla disposizione

denunciata, rispetto alla garanzia costituzionale del diritto di

difesa, è già stata riconosciuta da questa Corte, con la sentenza n.

198 del 1975.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. dall'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere