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Ordinanza 170/1980 ECLI:IT:COST:1980:170 Generato dall'IA

Ordinanza 170/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 170/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto

Regesto Legislator

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artt. 136 Cost; Ordinanza 170/1980 · Corte costituzionale: volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto

Parole chiave

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assicurazione volontaria o facoltativa continuata sospensione dell'assicurazione rinascita della qualità d'assicurato assicurazione invalidità disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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artt. 136 Cost
(artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 del

d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (riordinamento della prosecuzione

volontaria della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promossi con le

ordinanze emesse il 26 gennaio e il 21 aprile 1976 dai Pretori di

Milano e di Modena nei procedimenti civili vertenti tra Cavallazzi

Pierino e Zini Tonino e l'INPS, iscritte ai nn. 273 e 459 del registro

ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 145 e 232 del 1976.

Visti gli atti di costituzione di Cavallazzi Pierino, di Zini

Tonino e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata in

relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui esclude che l'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti possa essere

volontariamente proseguita nei periodi in cui l'assicurato sia iscritto

alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori

autonomi;

che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto prospettano

identiche questioni di legittimità costituzionale;

Ritenuto che, per la detta parte, la norma impugnata è stata

dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa

Corte n. 243 del 1976;

che pertanto tale disposizione, in quanto escludeva la prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria nei periodi predetti, ha

cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal

giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata

(artt. 136 Cost., e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87

del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971,

n. 1432 sollevate con le ordinanze in epigrafe dai Pretori di Milano e

di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere