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Ordinanza 162/1980 ECLI:IT:COST:1980:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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contenzioso tributario), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre

Regesto Legislator

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Ordinanza 162/1980 · Corte costituzionale: 10 della legge 9 ottobre

Parole chiave

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differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva deduzione dal reddito computabile rettifica delle detrazioni reddito non dichiarato basi temporali dell'imposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre

1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanze emesse l'8

e il 15 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Latina sui ricorsi proposti da Felici Giuseppe ed altri e dalla s.r.l.

CO.L.A.BO. rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 255 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 145 e 152 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione

tributaria di secondo grado di Latina ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, in quanto

entrambe le ordinanze di rimessione prospettano, nei medesimi termini,

identiche censure;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del

d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è

stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n.

63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, ed 11 giugno 1980, n.

85: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le

seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;

che nelle ordinanze in esame non sono addotti motivi che possano

indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina - in

riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione - con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere