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Ordinanza 159/1980 ECLI:IT:COST:1980:159 Generato dall'IA

Ordinanza 159/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 159/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 159/1980 · Corte costituzionale: maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa protezione del conduttore contro le disdette diritto di riprendere il possesso della cosa diritto di ritenzione del locatore accesso al fondo sfratto

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 59, primo

comma, n. 4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 21

maggio 1979 dal Giudice conciliatore di Grotte, nel procedimento civile

vertente tra Ciraolo Calogero e Garifi Vincenzo, iscritta al n. 809 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 809/79 è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59,

primo comma, n. 4, e 61 della legge sull'equo canone n. 392 del 27

luglio 1978, nella parte in cui stabilisce che il diritto di recesso

può essere esercitato immediatamente dal proprietario, nel caso

intenda procedere a demolizione o trasformazione dell'immobile (art.

59, n. 4, cit. legge), mentre spetta solo dopo un biennio

dall'acquisto, nel caso di destinazione dell'immobile per propria

necessità; per il dubbio che la normativa denunciata violi il

principio di uguaglianza discriminando i conduttori a seconda che il

recesso sia chiesto dal proprietario per demolire o trasformare

l'immobile locato (nel qual caso l'obbligo del rilascio è immediato),

oppure per propria necessità (con conseguente differimento del

rilascio di un biennio dall'acquisto dell'immobile).

Considerato che la medesima questione è Stata già prospettata a

questa Corte che, con la sent. n. 58 del 1980, ne ha dichiarato

l'infondatezza, per la diversità oggettiva delle situazioni poste in

comparazione, atteso che il legislatore ha voluto tener conto, nel

dettare la normativa impugnata, oltreché del rapporto

locatore-conduttore, anche degli interessi generali connessi alle

esigenze di incremento e miglioria del patrimonio edilizio;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati nuovi profili

né addotti motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 59, primo comma, n.

4, e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarata non fondata

con la sentenza n. 58 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere