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Ordinanza 158/1980 ECLI:IT:COST:1980:158 Generato dall'IA

Ordinanza 158/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 158/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 158/1980 · Corte costituzionale: (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

Parole chiave

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basso reddito limite di reddito confronto dei redditi discriminazione economica deduzione per affitto nelle prestazioni complementari sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento

civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e

59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi

la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione

per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio,

soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto

milioni annui.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata

alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge

citata;

che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della

stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato

vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era

chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla

previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura

per il rilascio);

che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la

disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono

prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.

Considerato che detta censura è stata già respinta con la

sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata

manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88 e 130 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e

59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con

l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere