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Ordinanza 146/1980 ECLI:IT:COST:1980:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 146/1980 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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protezione del conduttore contro le disdette responsabilità del conduttore mantenimento del contratto diritto di riprendere il possesso della cosa conduttore sostitutivo disdetta del contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma

secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza

emessa l'8 marzo 1980 dal pretore di Asti nel procedimento civile

vertente tra Ameno Rita e Delauda Carla ed altra, iscritta al n. 273

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

ritenuto che il pretore di Asti, con ordinanza 8 marzo 1980, ha

proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8,

comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le

locazioni e sublocazioni di immobili urbani) - nella parte in cui

subordina il diritto del conduttore al ripristino del contratto di

locazione ed al risarcimento del danno all'esistenza di un

provvedimento giurisdizionale di rilascio - in riferimento all'art. 3

della Costituzione;

ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con

la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, e che non sono prospettati profili

nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la

propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n.

253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) -

nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al ripristino

del contratto di locazione ed al risarcimento del danno alla esistenza

di un provvedimento giurisdizionale di rilascio - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere