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Ordinanza 131/1980 ECLI:IT:COST:1980:131 Generato dall'IA

Ordinanza 131/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 131/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1979 deve intendersi "parte prima" in luogo di "parte ultima" dell'art.

Regesto Legislator

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Ordinanza 131/1980 · Corte costituzionale: 1979 deve intendersi "parte prima" in luogo di "parte ultima" dell'art.

Parole chiave

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correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena revisione di una decisione risarcimento per errore giudiziario modifica della sentenza errore amministrativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto

nella sentenza n. 127 dell'8 novembre 1979.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

rilevato che, per errore materiale, nel dispositivo della sentenza

n. 127 dell'8 novembre 1979 è indicata la parte ultima dell'art. 378,

comma primo, cod. proc. pen. in luogo della parte prima dello stesso

articolo;

ritenuto, pertanto, che deve provvedersi alla correzione

dell'errore materiale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nel dispositivo della sentenza n. 127 dell'8 novembre

1979 deve intendersi "parte prima" in luogo di "parte ultima" dell'art.

378, comma primo, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere