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Ordinanza 129/1980 ECLI:IT:COST:1980:129 Generato dall'IA

Ordinanza 129/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 129/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti

Regesto Legislator

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art. 101 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 129/1980 · Corte costituzionale: 1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti

Parole chiave

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delegazione legislativa perseguimento penale in via sostitutiva permesso di promuovere un procedimento penale tutela del processo decisionale costituzionalità delle leggi amnistia

Disposizioni normative citate

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art. 101 Cost
che, peraltro, il riferimento all'art. 101 Cost.
art. 3 Cost
riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la violazione del principio della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c,

n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e

indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di

delegazione), promosso con ordinanze emesse il 9 aprile e il 4 ottobre

1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti

penali a carico di Pavese Pietro e di Sapienza Lidia, iscritte al n.

507 del registro ordinanze 1979 e al n. 13 del registro ordinanze 1980

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 1979

e n. 78 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di

Canelli e di Roma hanno rispettivamente sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4

agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2

della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione); dell'art. 2,

lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e della legge 3 agosto

1978, n. 405, con riferimento entrambi agli artt. 3, 79 e 101 della

Costituzione;

che, in effetti, entrambe le ordinanze impugnano il n. 1 dell'art.

2, lett. c, del citato d.P.R. n. 413 del 1978 e della legge di

delegazione;

che, nei relativi giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri;

che i giudizi medesimi, attesa la identità della questione

sollevata, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento

agli artt. 3 e 79 Cost., è stata ritenuta infondata con la sentenza n.

49 del 1980;

che, sotto tali aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano

profili sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, il riferimento all'art. 101 Cost. non fa che

riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con

riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la violazione del principio della

sottoposizione del giudice soltanto alla legge si sostanzierebbe in una

attività creativa della norma che la genericità del precetto

imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa

dalla surricordata sentenza;

che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un

mutamento della decisione adottata con la sentenza n. 49 del 1980;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978,

n. 413, e dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978, n.

405, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe dai pretori di

Canelli e di Roma, con riferimento agli artt. 3, 79 e 101 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere