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Ordinanza 127/1980 ECLI:IT:COST:1980:127 Generato dall'IA

Ordinanza 127/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 127/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità

Regesto Legislator

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art. 119 Cost, art. 119 della Costituzione; Ordinanza 127/1980 · Corte costituzionale: 119 Cost., questione di legittimità

Parole chiave

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imposta locale finanze regionali tassa sul foglio di malattia canone d'acqua tassa d'utilizzazione divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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art. 119 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità
art. 119 della Costituzione
all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della

legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio

dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio

1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al

n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha

sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto

1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per

l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al

versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della

stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel

territorio marchigiano;

che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che identica questione avente ad oggetto norme di

analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza

n. 148 del 1979;

che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora

denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n.

115 del 1980;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto

1976, n. 22, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento

all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148

del 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere