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Sentenza 124/1980 ECLI:IT:COST:1980:124 Generato dall'IA

Sentenza 124/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 124/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Venezia nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia, iscritta

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen, artt. 307 cod. pen, art. 18 della Costituzione; Sentenza 124/1980 · Corte costituzionale: di Venezia nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia, iscritta

Parole chiave

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convivente di fatto collaborazione professionale del coniuge reddito del coniuge responsabilità dei coniugi contributo straordinario in denaro complicità

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
di cui all'art. 378 cod. pen.
artt. 307 cod. pen
degli artt. 307 cod. pen.
art. 18 della Costituzione
dall'astenersi dal testimoniare) "per contrasto con l'art. 18 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384, cpv.,

cod. pen., in relazione all'art. 307, ultimo comma, stesso codice,

promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dalla Corte di assise

di Venezia nel procedimento penale a carico di Momente' Nadia, iscritta

al n. 357 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 gennaio 1980 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Torta Riccardo e

Colombo Giampaolo - imputati dei delitti di omicidio volontario

aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando e di

altri reati - e di Momente' Nadia, imputata del delitto di

favoreggiamento personale - la Corte di Assise di Venezia, con

ordinanza pronunciata all'udienza 22 maggio 1975, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non

punibilità) in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice,

(nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale), nella

parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il

coniuge, al convivente "more uxorio".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268

dell'8 ottobre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

:

1. - La Corte di Assise di Venezia - dopo aver premesso che

pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di Momente' Nadia,

imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto,

che la stessa Momente' conviveva "more uxorio" con l'imputato Riccardo

Torta - ha osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art.

384 cpv. in relazione all'art. 307, comma ultimo, c.p. non si estende

al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatte ipotesi

soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a

salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che, in altra

sede e, in particolare, ai fini degli artt. 570 (violazione degli

obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in

famiglia o verso fanciulli), assume rilievo nel sistema penalistico il

nucleo di fatto; e tale mancata previsione della causa di non

punibilità, in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio,

si risolve in un contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta

costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non

manifestamente infondata.

2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto

difetto di rilevanza, non essendo la norma impugnata (art. 384 cpv.

cod. pen.) applicabile nel procedimento penale a carico di Momente'

Nadia.

In vero il citato art. 384 cpv. cod. pen. prevede l'esclusione

della punibilità, nei casi previsti dagli artt. 372 (falsa

testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), se il fatto è

commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come

testimone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di

astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.

Nel caso di specie, invece, Momente' Nadia è imputata del delitto

di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per aver

aiutato Torta Riccardo, con il quale conviveva "more uxorio", e Colombo

Giampaolo - imputati entrambi dei delitti di omicidio volontario

aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando, e di

altri reati - ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo

alla Squadra Mobile della Questura di Venezia dichiarazioni false. Come

si rileva dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise di Venezia,

sopra integralmente riportata, non sono in essa indicati i motivi per i

quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne reati

diversi da quello di favoreggiamento personale per cui si procede e

pone in essere cause oggettive di esclusione di reati autonome rispetto

a quelle previste dalla prima parte dello stesso articolo.

Né il giudizio sulla rilevanza può ritenersi compiuto in modo

implicito, mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza

di questa Corte (ord. n. 75 del 1963; sentenze nn. 44 del 1960; 108 del

1961; 40 del 1965), poiché nel verbale dell'udienza 22 maggio 1975

della Corte di Assise di Venezia è riportato solo che il difensore

della Momente' sollevò l'eccezione di legittimità costituzionale

degli artt. 307 cod. pen. (nozione di prossimi congiunti agli effetti

della legge penale) e 350 c.p.p. (diritto dei prossimi congiunti

dall'astenersi dal testimoniare) "per contrasto con l'art. 18 della

Costituzione".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo,

stesso codice, proposta dalla Corte di Assise di Venezia, con ordinanza

22 maggio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere