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Ordinanza 116/1980 ECLI:IT:COST:1980:116 Generato dall'IA

Ordinanza 116/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 116/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2

Regesto Legislator

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Ordinanza 116/1980 · Corte costituzionale: 92 del 2

Parole chiave

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riduzione della mercede d'avvocato ripetibili dell'avvocato onorario mercede di mediazione mercede del perito sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), promosso

con ordinanza emessa il 7 aprile 1979 dal Giudice conciliatore di

Palermo, nel procedimento civile vertente tra Caduchi Francesca Paola

ed altro e Maggio Salvatore, iscritta al n. 81 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 2

aprile 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri,

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice conciliatore

di Palermo ha sollevato in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57

della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente la riduzione alla metà

degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie

devolute alla competenza del conciliatore;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa con la

sentenza n. 36 del 20 marzo 1980 e dichiarata infondata;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392

sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 36

della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 36

del 20 marzo 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere