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Ordinanza 11/1980 ECLI:IT:COST:1980:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

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Ordinanza 11/1980 · Corte costituzionale: e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Parole chiave

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amnistia remissione della pena abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria attenuazione libera della pena disdetta in periodo di prova
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2,

del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 4

maggio 1978 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da

Paoleschi Leoncarlo, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24

gennaio 1979.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza citata in epigrafe è stata sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato

di appellare la sentenza del tribunale che l'abbia prosciolto per

amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze

aggravanti ed attenuanti.

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte,

successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, con la

sentenza n. 73 del 1978, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, codice procedura

penale, nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, n. 2, codice procedura penale, già

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con

sentenza n. 73 del 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere