Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 103/1980 ECLI:IT:COST:1980:103 Generato dall'IA

Ordinanza 103/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 103/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 16 Cost; Ordinanza 103/1980 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

Generato dall'IA
restrizione di libertà revoca del permesso di dimora inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento misura di allontanamento nel diritto degli stranieri svincolo della cittadinanza allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 16 Cost
sollevato, in relazione all'art. 16 Cost., questione di legittimità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della

legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con

ordinanza emessa il 3 febbraio 1978 dal pretore di Milano, nel

procedimento penale a carico di Ciribanti Marcello, iscritta al n. 239

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Milano ha

sollevato, in relazione all'art. 16 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 legge 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in

cui impone al fallito l'obbligo di non allontanarsi dalla propria

residenza senza la previa autorizzazione del giudice delegato;

che nessuno si è costituito in giudizio.

ha Considerato che la stessa questione è già stata decisa con

sentenza n. 20 del 1962 e dichiarata infondata;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 della legge 16 marzo 1942. n. 267,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 16 Cost. e

già decisa da questa Corte con la sent. n. 20 del 1962.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere