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Ordinanza 102/1980 ECLI:IT:COST:1980:102 Generato dall'IA

Ordinanza 102/1980 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 102/1980
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 102/1980 · Corte costituzionale: istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato mercede del perito spese professionali determinazione dei compensi professioni giudiziarie esperto in materia di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4

della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti

consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le Operazioni eseguite

a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa

il 2 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella

procedura per la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore,

iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice

istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al

combinato disposto degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma,

Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt.

2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, secondo cui ai

consulenti tecnici d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte

delicatissime, spetta la liquidazione di somme estremamente esigue e

quindi in contrasto con l'equità e gli altri parametri costituzionali

invocati, che si assume dovrebbero trovare automatica applicazione

anche nei confronti di detti lavoratori autonomi benché titolari di un

munus publicum;

che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non

fondatezza della questione con ampia motivazione pertinente anche la

censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i

consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere

considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le

funzioni che svolgono nell'ambito del processo, talché il legislatore

ha provveduto a disciplinare con una legge speciale i criteri di

liquidazione dei compensi loro dovuti;

che, inoltre, la questione è stata già riproposta,

sostanzialmente negli stessi termini, nei confronti di detta legge 1

dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979, in riferimento all'art. 3

Cost.;

che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un

mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che

l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate

dalle norme impugnate, il che richiede un tempestivo intervento del

legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n.

1426, già dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del

tribunale di Monza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere