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Sentenza 82/1979 ECLI:IT:COST:1979:82 Generato dall'IA

Sentenza 82/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 82/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del 1966 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di

Regesto Legislator

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art. 136 della Costituzione; Sentenza 82/1979 · Corte costituzionale: del 1966 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di

Parole chiave

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art. 136 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 136 della Costituzione
civ., in riferimento all'art. 136 della Costituzione, in

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,

cod. civ., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63

del 1966 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di

Parma, nel procedimento civile vertente tra Rampini Giuseppe e la

s.p.a. I.N.C.I.S.A., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4

ottobre 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli.

:

All'attore Rampini Giuseppe, che, con ricorso 4 marzo 1978, aveva

chiesto la condanna della s.p.a. I.N.C.I.S.A. - sua ex datrice di

lavoro - al pagamento della complessiva somma di lire 16.446.629 per

differenza di retribuzioni a vari titoli pretese, in dipendenza del

dedotto rapporto di lavoro, iniziato il 5 febbraio 1968 e terminato il

31 gennaio 1976, la convenuta oppose la prescrizione quinquennale, di

cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., per essere il dedotto rapporto di

lavoro soggetto alle leggi 604/1966 e 300/1970.

L'adito pretore di Parma, con ordinanza 14 aprile 1978, poi

notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.278 del

4 ottobre 1978 (ord.356/1978), ha ritenuto rilevanti e non

manifestamente infondate 1) la questione di costituzionalità dell'art.

2948 n. 4 cod. civ., in riferimento all'art. 136 della Costituzione, in

quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte

costituzionale 10 giugno 1966 n. 63, consenta che la prescrizione

quinquennale del diritto alle retribuzioni decorra durante lo

svolgimento dei rapporti privati soggetti alla applicazione delle leggi

15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 e 2) la questione di

costituzionalità, in riferimento all'art. 36, comma primo, della

Costituzione, dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto consenta che la

prevista prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione

decorra durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro privati soggetti

alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n.

300.

È pervenuta alla cancelleria della Corte documentazione attestante

il perfezionamento, attinto successivamente alla ordinanza di

rimessione, di conciliazione giudiziale.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

:

Vuoi la prima vuoi la seconda questione, per essere rilevanti,

suppongono, seppure in guisa delibatoria, accertata la applicabilità

al rapporto tra il Rampini e la I.N.C.I.S.A. delle leggi 604/1966 e

300/1970 con specifico riferimento all'articolo 11 della prima e

all'art. 35 della seconda e alla data di entrata in vigore dell'una e

dell'altra: accertamento, che, non avendo l'adito pretore effettuato,

renderebbe necessaria la restituzione degli atti. Senonché la

conciliazione giudiziale non consente al pretore di svolgere attività

processuale di sorta e, pertanto, debbonsi le prospettate questioni di

costituzionalità dichiararsi inammissibili dappoiché la loro

rilevanza più non può essere scrutinata dal giudice a quo e, quindi,

il sollevato incidente è da reputarsi tamquam non esset.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo

2948 n. 4 cod. civ. in riferimento all'art. 136 della Costituzione,

sollevate con ordinanza 14 aprile 1978 dal pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere