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Sentenza 71/1979 ECLI:IT:COST:1979:71 Generato dall'IA

Sentenza 71/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 71/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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la relazione dell'agente con la cosa incendiata, propria ovvero altrui.

Regesto Legislator

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art. 449 cod. pen, art. 423 cod. pen, art. 24 Cost; Sentenza 71/1979 · Corte costituzionale: la relazione dell'agente con la cosa incendiata, propria ovvero altrui.

Parole chiave

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pericolo per l'incolumità pubblica reato di pericolo danneggiamento oggetto pericoloso delitto contro i beni pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 449 cod. pen
delitto di cui all'art. 449 cod. pen.
art. 423 cod. pen
Per effetto del capoverso del medesimo art. 423 cod. pen., tale
art. 24 Cost
- Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., in mancanza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423 e 449

del cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dal

tribunale di Pistoia, nel procedimento penale a carico di Paccagnini

Remo, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 26 aprile 1978.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

:

In un procedimento penale a carico di Paccagnini Remo, imputato del

delitto di cui all'art. 449 cod. pen. per avere, per colpa, cagionato

un incendio propagatosi in un bosco di circa 1800 mq., il tribunale di

Pistoia, accogliendo un'istanza della difesa, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 423- 449 cod. pen., in

relazione agli artt.3 e 24 Cost., ritenendo "generica e non

convincente" la sentenza 27 dicembre 1974, n. 286, con la quale la

Corte costituzionale ha già respinto la medesima questione.

:

1. - Il tribunale di Pistoia dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 423-449 cod. pen., in relazione agli artt.

3 e 24 Cost., "sotto il profilo della ingiustificata disparità di

trattamento che tale normativa pone fra colui che incendia la cosa

propria e colui che, invece, incendia l'altrui, nel prevedere che

nella prima ipotesi il reato sia punibile solo se dal fatto derivi

pericolo per l'incolumità pubblica, pericolo sempre presunto nella

seconda ipotesi".

Il giudice a quo ritiene irrazionale la differente disciplina delle

due fattispecie, nelle quali identico è il bene tutelato - la

pubblica incolumità - mentre è diversa, ma a suo avviso irrilevante,

la relazione dell'agente con la cosa incendiata, propria ovvero altrui.

Quanto alla rilevanza, il tribunale di Pistoia la deduce dalla

considerazione che nella fattispecie in esame sarebbero pacifiche "e

la tipicità del fatto e la carenza del periodo per la incolumità

pubblica" parendogli, infine, la questione non manifestamente infondata

nonostante la decisione in termini, di cui alla sentenza n. 286 del

1974, di questa Corte.

2. - La questione non è fondata.

L'art. 423, primo comma, del codice penale punisce con la

reclusione da tre a sette anni "chiunque cagiona un incendio".

Per effetto del capoverso del medesimo art. 423 cod. pen., tale

disposizione, di carattere generale, "si applica anche nel caso di

incendio di cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la

incolumità pubblica".

L'art. 449, primo comma, cod. pen., a sua volta, punisce con la

reclusione da uno a cinque anni, per quanto interessa nei limiti del

presente giudizio, "chiunque cagiona per colpa un incendio".

L'art. 423 del codice penale prevede, dunque, a tutela della

incolumità pubblica, due distinte fattispecie criminose, alle quali

è comune l'elemento materiale - incendio - che richiede il medesimo

dolo generico.

Mentre però l'incendio di cosa altrui è configurato come un reato

di pericolo presunto, per la punibilità dell'incendio di cosa propria

tale pericolo deve essere concretamente accertato.

Per rimanere all'ipotesi di incendio di cosa altrui (art. 423,

primo comma, cod. pen.), in relazione alla quale (ex art. 449, primo

comma, cod. pen.) è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale, la presunzione del conseguente pericolo per la

incolumità pubblica, in tanto si giustifica, sul piano

logico-giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto

considerato - identico anche per l'ipotesi colposa - e cioè, il

fuoco-incendio, abbia caratteristiche tali da renderne deducibile in

via normale il pericolo per la incolumità pubblica.

Perciò dottrina e giurisprudenza pressoché univoche ritengono che

non basti un qualunque fuoco volontariamente appiccato su cosa altrui

perché si verifichi l'elemento materiale del delitto di incendio, ma

che occorrano, invece, una entità dell'incendio ed una collocazione

della cosa incendiata idonee, nelle circostanze date, a provocare

pericolo per la incolumità pubblica. Se queste condizioni non si

verificano - se cioè l'entità dell'incendio o la collocazione della

cosa incendiata sono tali da escludere la possibilità dell'evento

pericoloso - l'agente non è punibile, per il titolo di cui all'art.

423, primo comma, cod. pen., (né, a titolo di colpa, ai sensi

dell'art. 449, primo comma, cod. pen.).

3. - Tenendo presenti orientamenti, giustamente questa Corte, con

la sentenza n. 286 del 1974, ha rilevato che "il diritto vivente

finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le

fattispecie dell'incendio di cosa propria e dell'incendio di cosa

altrui".

La diversa disciplina adottata dal legislatore per l'incendio di

cosa propria, secondo la relazione al C. P. del 1930, è ispirata

"alla conciliazione del diritto di proprietà con la necessità di

difendere la pubblica incolumità" essendo "sembrato giusto che il

diritto del proprietario a disporre della cosa propria come meglio gli

piace debba essere disconosciuto solo di fronte alla reale esistenza

del pericolo per la pubblica incolumità e non solamente per effetto

di quella presunzione di pericolo che inerisce ad alcuni fatti per

disposizione di legge fondata sull'id quod plerumque accidit".

La scelta legislativa così operata per l'incendio di cosa propria,

già criticata nel corso dei lavori preparatori del codice penale,

potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non più rispondente

ad una corretta valutazione del diritto di proprietà e dei modi del

suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale,

nonché incongrua rispetto alla oggettività giuridica del reato

d'incendio. Per questo, nel progetto preliminare al codice penale,

elaborato nell'ormai remoto 1930, mentre si è ritenuta "tecnicamente

poco apprezzabile" la distinzione tra "pericolo in astratto", e

"pericolo in concreto" per la difficoltà di determinare ed accertare

il quid pluris che al secondo dovrebbe inerire rispetto al primo, si è

riconosciuta "non giustificata dai moderni orientamenti in tema di

proprietà" la "speciale disciplina dell'incendio, nel caso in cui

questo sia effettuato su cosa propria". La conseguente proposta di

legge era di eliminare questa speciale disciplina mantenendo il solo

primo comma dell'art. 423 cod. pen.

4. - Vero è che il giudice a quo, per quanto è dato desumere

dalla assai scarna motivazione addotta, muove nella direzione opposta.

Denunziando gli artt. 423-449 cod. pen. in relazione all'art. 3 (e

24) Cost., nel corso di un procedimento penale per incendio colposo di

cosa altrui, il tribunale di Pistoia sembra infatti dedurre la

illegittimità della disciplina generale, dettata dall'art. 423, primo

comma, cod. pen., dal diverso trattamento riservato, in via

derogatoria, dal cpv. dell'articolo medesimo, a chi incendia la cosa

propria.

Si invoca, dunque, una applicazione del principio di uguaglianza in

senso inverso a quello naturale, presupponendo con ciò che, tra le

diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella

adottata per chi incendi la cosa propria (rapportata ad un pericolo

accertabile) abbia quella ragionevolezza intrinseca che invece non

sarebbe ravvisabile nella disciplina normativa dell'incendio di cosa

altrui (rapportata ad un pericolo presunto).

La stessa prospettazione della questione ne denunzia la

infondatezza, non sembrando ipotizzabile, nell'ambito di scelte di

politica criminale riservate alla discrezionalità del legislatore,

una censura ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che

investa la disciplina generale di una determinata fattispecie.

Si deve, comunque, concludere che le scelte del legislatore, erano

e rimangono espressione di una discrezionalità che, in quanto

riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali è stato

preso in considerazione anche il rapporto - di proprietà oppure no -

tra l'agente e la cosa incendiata, rendono costituzionalmente non

censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra.

Soltanto il legislatore potrà, infatti, ritenere l'opportunità o

meno di modificare la disciplina normativa in esame, unificando il

trattamento penale delle due fattispecie e scegliendo la soglia di

pericolosità, presunta o concretamente accertata, alla quale

rapportare per entrambe l'evento, appunto, di pericolo.

5. - Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 Cost., in mancanza

della benché minima motivazione sul punto da parte del giudice a quo,

basterà ribadire che "la garanzia giurisdizionale della difesa è

riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto

sostanziale" (sent. 286/74).

Non è perciò ravvisabile violazione del diritto alla difesa nel

divieto di provare un elemento estraneo alla fattispecie giudicanda.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli

423 e 449 cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata

dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere