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Ordinanza 7/1979 ECLI:IT:COST:1979:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 7/1979 · Corte costituzionale: legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito azione civile diritto di agire in giudizio contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 della

legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dell'art. 133 del d.P.R. 27 marzo 1969

n. 130, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1977 dal Tribunale

Amministrativo Regionale della Calabria sui ricorsi di Briatico

Beniamino ed altri contro l'ospedale Regionale "Melacrino e Bianchi"

di Reggio Calabria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26

ottobre 1977;

udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Considerato che la sezione staccata di Reggio Calabria del

Tribunale Amministrativo della Calabria, con ordinanza emessa il 15

febbraio 1977 sui ricorsi proposti da Briatico Beniamino ed altri

contro l'Ospedale generale regionale "Melacrino e Bianchi" di Reggio

Calabria, ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione

all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti

ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n.

130, sullo stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, in quanto il

divieto incondizionato dell'esercizio dell'attività professionale,

presso case di cura private, creerebbe una ingiustificata disparità di

trattamento - nella stessa categoria dei sanitari con rapporto "a

tempo definito" - a scapito di coloro che per la loro specializzazione

non possono svolgere la loro professione se non al di fuori dello

studio privato, in quanto necessitano particolari attrezzature a

livello nosocomiale; considerato che la Corte, con sentenza n.

103/1977, ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità e

che il giudice a quo non ha addotto argomenti contrari limitandosi a

invocarne l'approfondimento dell'esame, conclusione del quale non può

non essere la conferma della precedente statuizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 43 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133

d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio. nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIA RELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere