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Ordinanza 66/1979 ECLI:IT:COST:1979:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 66/1979 · Corte costituzionale: della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19

Parole chiave

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regolamentazione della caccia codice di procedura penale sanzioni penali persecuzione statale attività statale violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117 Cost., non essendo stata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Toscana 4 luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 19

novembre 1976 dal giudice conciliatore di Montecatini Terme nel

procedimento civile vertente tra Marchetti Giovanni e il Comune di

Montecatini Terme, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6

aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Montecatini Terme - con

ordinanza emessa il 19 novembre 1976 - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della

Regione Toscana: sostenendo, da un lato, che la legge stessa si

porrebbe in aperto contrasto con l'art. 117 Cost., non essendo stata

preventivamente emanata la legislazione statale di principio in materia

di caccia; ed aggiungendo, d'altro lato, che un ulteriore problema di

costituzionalità si porrebbe con riferimento all'art. 25, secondo

comma, Cost., in quanto l'art. 55 della legge impugnata avrebbe

abrogato tutte le norme venatorie già dettate dalle leggi dello

Stato, comprese quelle configuranti in tal campo reati e sanzioni

penali.

Considerato che, nella sentenza n. 39 del 1971, questa Corte ha

già precisato che le Regioni a statuto ordinario possono legiferare,

nelle materie di loro competenza, non appena emessi i relativi decreti

di trasferimento delle funzioni, indipendentemente dalla previa

adozione di apposite leggi-cornice; e che, con la sentenza n. 79 del

1977, la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana,

"nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte

le norme di leggi statali in materia di caccia,... non esclude

dall'effetto abrogativo le norme... aventi natura penale".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione

Toscana, sollevata dal giudice conciliatore di Montecatini Terme, in

riferimento agli artt. 117 e 25, secondo comma, Cost., con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere