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Ordinanza 33/1979 ECLI:IT:COST:1979:33 Generato dall'IA

Ordinanza 33/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 33/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costituzione osservando, tra l'altro, che nella disposizione denunziata

Regesto Legislator

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art. 205 c.p, art. 631 c.p; Ordinanza 33/1979 · Corte costituzionale: Costituzione osservando, tra l'altro, che nella disposizione denunziata

Parole chiave

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esecuzione delle pene esenzione dalla pena libertà personale libertà di disporre di se stessi impunità differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 205 c.p
art. 631 c.p
costituzionale dell'art. 631 c.p.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 (recte:

631), ultimo cpv., del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 24 settembre 1976 dalla Corte d'appello di Napoli,

nel procedimento penale a carico di Della Medaglia Pasquale, iscritta

al n. 239 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 176 del 29 giugno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1976 (pervenuta a

questa Corte il 10 maggio 1977) la Corte d'appello di Napoli ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 631,

ultimo comma, c.p.p., il quale dispone che il ricorso avverso

l'ordinanza con cui il giudice decide l'incidente di esecuzione non ha

effetto sospensivo, aggiungendo peraltro che l'esecuzione può essere

sospesa dal giudice che ha emesso l'ordinanza;

che, a sostegno della proposta questione di legittimità

costituzionale si assume, da parte del giudice a quo, che le decisioni

relative agli incidenti di esecuzione, cui la disposizione denunziata

si riferisce, spesso involgono, come le sentenze, situazioni attinenti

alla libertà personale, sicché non sarebbe giustificata, per esse,

una disciplina diversa da quella stabilita in via generale dall'art.

205 c.p.p., il quale appunto stabilisce che "durante il termine per

impugnare un provvedimento e durante il giudizio sulla impugnazione

l'esecuzione è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti".

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 112 del 5 aprile

1974 (di cui non si tiene alcun conto nell'ordinanza di rimessione) ha

già dichiarato non fondata la questione con riferimento agli artt. 3,

primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione osservando, tra l'altro, che nella disposizione denunziata

l'esclusione dell'effetto sospensivo dell'impugnazione "appare

pienamente giustificata, trattandosi del procedimento per la decisione

sugli incidenti di esecuzione, da parte del giudice competente a

provvedere circa l'esecuzione penale", tanto più che "l'esecutività

dell'ordinanza può operare non solo a danno ma anche a vantaggio del

soggetto interessato";

che l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, come questa Corte

ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini diversi da quello che

oggi viene in considerazione), ha esclusivo riferimento alla posizione

dell'imputato, (al quale ha inteso garantire la presunzione di non

colpevolezza per tutto lo svolgimento del rapporto processuale) e non

è applicabile al condannato, la cui condizione giuridica non si

ricollega al processo ma segue la sua definizione (sent. n. 124 del

1972);

che, pertanto, la violazione di detta disposizione non può venire

in considerazione nel caso di specie, posto che gli incidenti di

esecuzione presuppongono il passaggio in giudicato della sentenza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 631 c.p.p. sollevata - in riferimento agli

artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione - dalla Corte

d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MA LAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere