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Ordinanza 3/1979 ECLI:IT:COST:1979:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 3/1979 · Corte costituzionale: 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità regolamentazione della caccia parità delle armi adeguatezza nel principio di proporzionalità principio dell'imparità eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,

comma quarto, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Legge sulla caccia)

promossi con ordinanze emesse il 10 e 24 marzo 1978 dal Pretore di

Portomaggiore, nei procedimenti penali a carico di Fattori Paolo ed

altri e Teodorani Mario ed altri, iscritte ai nn. 336 e 396 del

registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 257 e 307 dell'anno 1978.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con due ordinanze, rispettivamente emesse il 10 marzo

ed il 24 marzo 1978, il pretore di Portomaggiore ha sollevato - in

riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del r.d. 5 giugno 1939, n.

1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per

l'esercizio della caccia).

Considerato che il giudice a quo non ha affatto valutato la

rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale; e

in particolar modo non ha tenuto conto della nuova disciplina delle

sanzioni per la violazione delle leggi sulla caccia, dettata dall'art.

31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, sebbene questo atto sia

entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978, precedentemente all'emissione

di entrambe le ordinanze predette.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del r.d. 5

giugno 1939, n. 1016, sollevata dal pretore di Portomaggiore con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere