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Ordinanza 16/1979 ECLI:IT:COST:1979:16 Generato dall'IA

Ordinanza 16/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 16/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1975 e 22 aprile 1975, non erano stati revocati; che tali provvedimenti

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Ordinanza 16/1979 · Corte costituzionale: 1975 e 22 aprile 1975, non erano stati revocati; che tali provvedimenti

Parole chiave

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sospensione di pena abbandono del procedimento penale sospensione dell'allontanamento proroga della carcerazione sospensione dell'istruzione pena con condizionale parziale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 10 del registro

a.r. 1978, per conflitto di attribuzione contro il Ministro di Grazia

e Giustizia, sorto a seguito dei provvedimenti di sospensione della

pena in data 11 e 22 aprile 1975 emanati dal predetto Ministro nei

confronti di Milano Giuseppe.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti del Ministro di Grazia e Giustizia, con riguardo al potere,

a quest'ultimo conferito dall'art. 589, quinto comma, del codice di

procedura penale - nei casi preveduti dall'art. 147, n. 2, del codice

penale - deducendo, con ricorso 6 febbraio 1978: che la Procura della

Repubblica di Caltanissetta chiedeva, senza esito, al Ministero di

Grazia e Giustizia copia del provvedimento di sospensione emesso con

riferimento all'esecuzione della pena del pluricondannato Giuseppe

Milano, ex art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale; che

il Ministero, dal canto suo, richiedeva successivamente alla Procura

di Caltanissetta di unificare le pene in corso di esecuzione; che

detta procura provvedeva allora al cumulo delle pene ed emetteva il

conseguente ordine di scarcerazione, sull'assunto che il provvedimento

di sospensione fosse stato revocato; che il Milano, arrestato il 2

maggio 1976, proponeva impugnazione avverso l'ordine di carcerazione;

che il tribunale di Caltanissetta, decidendo sull'incidente di

esecuzione, disponeva, con ordinanza depositata il 30 giugno 1977, la

revoca dell'ordine di carcerazione e la immediata scarcerazione del

Milano, in quanto i provvedimenti di sospensione, emessi l'11 aprile

1975 e 22 aprile 1975, non erano stati revocati; che tali provvedimenti

non sono stati revocati nemmeno in prosieguo di tempo, col risultato

che si rischierebbe di vanificare le decisioni dell'Autorità

giudiziaria.

Ritenuto, altresì, che il ricorrente deduce:

l'incostituzionalità - per contrasto, sotto vari profili, con gli

artt. 3, 13, 101,102,111 e 112 della Costituzione - dell'art. 589,

quinto comma, del codice di procedura penale che riserva il

differimento dell'esecuzione della pena all'esclusiva ed insindacabile

competenza del Ministro di Grazia e Giustizia, laddove la materia

ricadrebbe nella sfera della giurisdizione; l'illegittimità dei

provvedimenti adottati in punto di fatto dal Ministro, perché viziati

da incompetenza in senso costituzionale, oltreché da eccesso di potere

amministrativo.

Ritenuto che alla Corte viene dunque richiesto di risolvere il

conflitto sottoposto al suo esame dichiarando che il potere attribuito

nella specie al Ministro di Grazia e Giustizia spetta invece, secondo

Costituzione, all'Autorità giudiziaria, e annullando in conseguenza i

decreti di sospensione impugnati, e quanti altri successivamente

emanati dal Ministro.

Considerato che il ricorrente, assumendo che i poteri riservati nel

caso in esame alla competenza del Ministro di Grazia e Giustizia

rappresentano un'indebita interferenza dell'Esecutivo nell'ambito

della giurisdizione, ne rivendica l'attribuzione agli organi

costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso

proprio;

che però - come la Corte ha affermato costantemente, e da ultimo

nella sentenza n. 52 del 1976 - tra gli organi anzidetti non possono

essere annoverati né la Procura della Repubblica, né altro ufficio

del pubblico ministero;

che, pertanto, non concorrono i requisiti di ordine soggettivo e

oggettivo prescritti per aversi conflitto di attribuzione ai sensi del

primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953;

che tali rilievi assorbono ogni altro profilo, pure attinente

all'ammissibilità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere