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Ordinanza 152/1979 ECLI:IT:COST:1979:152 Generato dall'IA

Ordinanza 152/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 152/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Lisi Marcello ed altri,

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 152/1979 · Corte costituzionale: Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Lisi Marcello ed altri,

Parole chiave

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regolamentazione della caccia inosservanza delle norme sulla competenza giurisdizione costituzionale competenza del pubblico ministero violazione di norme di protezione violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
all'art. 117 Cost.: sostenendo che la normativa impugnata invaderebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18,32,

commi primo, quarto e sesto, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,

modificato e integrato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (t.u. sulla

caccia), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di

Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Lisi Marcello ed altri,

iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 marzo 1975, dopo aver

disposto la riunione di una serie di procedimenti relativi a reati

previsti dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina

e per l'esercizio della caccia, il pretore di Poggibonsi ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,32, primo,

quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,

modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento

all'art. 117 Cost.: sostenendo che la normativa impugnata invaderebbe

la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia,

poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del

settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria.

Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore la

legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una

sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli

artt. 18,43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive

modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che

nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative,

in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle

disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;

e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al

giudice a quo, affinché accerti se la questione sollevata sia tuttora

rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di

esercizio venatorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Poggibonsi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere