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Ordinanza 15/1979 ECLI:IT:COST:1979:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 15/1979 · Corte costituzionale: 990 (assicurazione obbligatoria della

Parole chiave

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assicurazione infortuni obbligatoria indennità assicurativa compensazione ed assistenza ai passeggeri assicurazione viaggio lacuna assicurativa diritto a una copertura assicurativa più estesa

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Garda ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c)

della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976

dal pretore di Riva del Garda nel procedimento penale a carico di

Polidori Arturo, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 21 luglio

1976, n. 260.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Riva del

Garda ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c) della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, ai sensi del quale le persone

trasportate non sono considerate terzi, e non hanno diritto ai

benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria

stipulati a norma della citata legge;

che nessuno si è costituito in giudizio;

considerato che la stessa questione è già stata decisa con le

sentenze n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976;

che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art.

3 della Costituzione e già decisa con le sentenze n. 55 del 1975 e n.

264 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere