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Ordinanza 144/1979 ECLI:IT:COST:1979:144 Generato dall'IA

Ordinanza 144/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 144/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, iscritte rispettivamente ai

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione; Ordinanza 144/1979 · Corte costituzionale: Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, iscritte rispettivamente ai

Parole chiave

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contenzioso tributario procedura di rivendicazione nel pignoramento censura costituzionale procedimento di controllo degli aiuti diritto a un difensore eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
che il richiamo all'art. 77 della Costituzione contenuto nella
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario) promossi con ordinanze 25 marzo 1976 della

Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, 20 luglio 1976 della

Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria, 21 marzo 1977 della

Commissione tributaria di 1 grado di Frosinone, 15 novembre 1977 della

Commissione tributaria di 1 grado di Novara, 5 aprile 1976 della

Commissione tributaria centrale di Roma, 24 dicembre 1976 della

Commissione tributaria di 1 grado di Trento e 25 marzo 1977 della

Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, iscritte rispettivamente ai

nn. 655 e 657 del registro ordinanze 1976; ai nn. 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 218, 317, 449 e 630 del registro

ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 333 dell'anno 1976; nn. 87, 186, 271 e 354 dell'anno 1978; n. 52

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché

con ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144; 20 aprile 1978, n. 48; 20 luglio

1978, n. 77;

che il richiamo all'art. 77 della Costituzione contenuto nella

ordinanza della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona (n.

655/1976), in relazione alla prospettata violazione dei limiti della

delegazione legislativa, è assorbito dalla decisione già adottata in

riferimento all'art. 76;

che anche il riferimento all'art. 113, secondo comma, della

Costituzione, contenuto nelle ordinanze della Commissione tributaria di

1 grado di Frosinone (nn. 16 a 28/1978), in relazione alla asserita non

impugnabilità dell'ordinanza di estinzione del processo, è

ingiustificato, in quanto il gravame è consentito, per le ragioni già

indicate nel paragrafo 6 della parte motiva della ricordata sentenza n.

63 del 1977;

che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.

3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, e già decisa con la sentenza

n. 63 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere