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Sentenza 142/1979 ECLI:IT:COST:1979:142 Generato dall'IA

Sentenza 142/1979 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 142/1979
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Sentenza 142/1979 · Corte costituzionale: difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito calcolo del danno azione civile contributo per rimboschimento compensativo risarcimento per errore giudiziario infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, e artt. 41 e 42 del Regolamento,

approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126 (pena pecuniaria

commisurata al danno forestale), promosso con ordinanza emessa il 26

novembre 1976 dal pretore di Monsummano Terme, nel procedimento penale

a carico di Romitelli Mario ed altro, iscritta al n. 50 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 94 del 6 aprile 1977.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

:

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Mario Romitelli

ed altro, imputati della contravvenzione forestale prevista e punita

dagli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 41 e 42 del

relativo regolamento, approvato con r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, il

pretore di Monsummano Terme, con ordinanza emessa il 26 novembre 1976,

sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme citate,

in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

Riteneva il giudice a quo che le disposizioni denunziate,

commisurando la pena pecuniaria da irrogarsi al valore del danno

commesso o delle piante tagliate, valore accertato in sede

amministrativa, senza alcuna possibilità di controllo sia da parte

dell'imputato che da parte del magistrato, violassero e il diritto di

difesa ed il principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice

naturale precostituito per legge.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale né vi

è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre

1923, n. 3267, già ritenuta tale dall'ordinanza n. 67 del 1971 di

questa Corte che si richiamava alla precedente sentenza n. 200 del

1970.

In realtà è la premessa da cui muove il giudice a quo a palesarsi

errata, essendosi dimostrato nelle ricordate pronunzie che gli

apprezzamenti tecnici, operati dagli organi amministrativi in ordine al

danno forestale, non vincolano né limitano né i poteri del giudice

né i diritti delle parti nel corso del procedimento giurisdizionale.

2. - È inammissibile, d'altra parte, la questione di legittimità

costituzionale del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, difettando l'atto

denunziato di forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.

Questo infatti, approvato e qualificato come "regolamento per

l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267", è stato adottato

udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del

Consiglio di Stato, udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del

Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con

i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per la

giustizia e gli affari di culto.

Dinanzi a questi univoci elementi nulla sta ad indicare che al

decreto in questione si sia attribuita una forza diversa e maggiore

rispetto a quella normalmente riconosciuta alle disposizioni emanate

dal potere esecutivo, circostanza che, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte (cfr. le sentenze nn. 72, 91 e 118 del

1968; 124 del 1973; 44, 78, 227 del 1974 e da ultima 74 del 1978),

dovrebbe invece risultare dalla concorrenza di elementi obbiettivi,

certi ed inequivoci.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 41 e 42 del r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, promossa dall'ordinanza

in epigrafe in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;

- manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 26 e 29 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267,

sollevata dalla medesima ordinanza in riferimento agli artt. 24 e 25

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere